RegolamentoCapo IV

Art. 107

In vigore dal 8 set 1938
All'atto della immatricolazione e ogni anno all'atto della iscrizione, gli studenti possono essere, a loro richiesta, sottoposti a visita medica gratuita. Per gli studenti che intendano partecipare alle manifestazioni sportive la visita è obbligatoria. Per ogni studente esaminato è istituita una cartella sanitaria, che viene conservata e tenuta al corrente dall'ufficio. I dati in essa raccolti sono segreti. Ciascuna cartella, corredata dalla fotografia dello studente, contiene le sue generalità e le seguenti notizie: a) i dati anamnestici famigliari e personali, remoti e recenti; b) i dati morfologici più importanti e le misure antropometriche essenziali; c) le note obbiettive più importanti riferite per sistemi ed apparati; d) i dati radiologici, qualora le notizie anamnestiche e i dati obbiettivi lo consiglino; e) i risultati delle indagini di laboratorio ove il caso lo richieda (esame delle urine, esame del sangue, ecc.). Per gli studenti dediti allo sport la cartella deve inoltre contenere i risultati delle indagini sulla capacità sportiva del soggetto, e cioè: capacità respiratoria, metabolismo, pressione sanguigna, ecc., prima e dopo lo sforzo. Nella cartella sono annotate tutte le infermità successivamente contratte dallo studente. La cartella è consegnata allo studente al compimento degli studi. Il medico addetto all'ufficio sanitario è personalmente responsabile della conservazione delle cartelle e del segreto di guanto in esse è contenuto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269#art-r-107

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Art. 107 Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Universita' o negli Istituti superiori. — Testo vigente | Portale Normativo