Regolamento›Capo IV
Art. 107
107 / 121In vigore dal 8 set 1938
All'atto della immatricolazione e ogni anno all'atto della iscrizione, gli studenti possono essere, a loro richiesta, sottoposti a visita medica gratuita. Per gli studenti che intendano partecipare alle manifestazioni sportive la visita è obbligatoria.
Per ogni studente esaminato è istituita una cartella sanitaria, che viene conservata e tenuta al corrente dall'ufficio. I dati in essa raccolti sono segreti.
Ciascuna cartella, corredata dalla fotografia dello studente, contiene le sue generalità e le seguenti notizie:
a) i dati anamnestici famigliari e personali, remoti e recenti;
b) i dati morfologici più importanti e le misure antropometriche essenziali;
c) le note obbiettive più importanti riferite per sistemi ed apparati;
d) i dati radiologici, qualora le notizie anamnestiche e i dati obbiettivi lo consiglino;
e) i risultati delle indagini di laboratorio ove il caso lo richieda (esame delle urine, esame del sangue, ecc.).
Per gli studenti dediti allo sport la cartella deve inoltre contenere i risultati delle indagini sulla capacità sportiva del soggetto, e cioè: capacità respiratoria, metabolismo, pressione sanguigna, ecc., prima e dopo lo sforzo.
Nella cartella sono annotate tutte le infermità successivamente contratte dallo studente.
La cartella è consegnata allo studente al compimento degli studi.
Il medico addetto all'ufficio sanitario è personalmente responsabile della conservazione delle cartelle e del segreto di guanto in esse è contenuto.
Storico versioni
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