RegolamentoCapo IV

Art. 105

In vigore dal 8 set 1938
Per il raggiungimento dei suoi fini l'Opera: a) concede assegni e sussidi a studenti per il pagamento totale o parziale delle tasse, sopratasse e contributi, secondo le norme fissate nel proprio regolamento, fermo peraltro il seguente ordine di preferenza: 1° studenti italiani appartenenti a famiglie residenti all'estero; 2° studenti italiani appartenenti a famiglie residenti nelle provincie della Venezia Giulia o della Venezia Tridentina; 3° studenti di disagiata condizione economica; b) istituisce borse di studio e premi d'incoraggiamento; c) concorre alla costituzione e al funzionamento della Casa dello studente; d) istituisce uffici di propaganda e d'informazione a favore degli studenti universitari; e) può assumere qualsiasi iniziativa che corrisponda alle sue finalità e prestare ogni forma di assistenza morale e materiale, della stessa natura, che non le sia negata dal regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269#art-r-105

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 105 Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Universita' o negli Istituti superiori. — Testo vigente | Portale Normativo