Regolamento›Capo IV
Art. 105
105 / 121In vigore dal 8 set 1938
Per il raggiungimento dei suoi fini l'Opera:
a) concede assegni e sussidi a studenti per il pagamento totale o parziale delle tasse, sopratasse e contributi, secondo le norme fissate nel proprio regolamento, fermo peraltro il seguente ordine di preferenza:
1° studenti italiani appartenenti a famiglie residenti all'estero;
2° studenti italiani appartenenti a famiglie residenti nelle provincie della Venezia Giulia o della Venezia Tridentina;
3° studenti di disagiata condizione economica;
b) istituisce borse di studio e premi d'incoraggiamento;
c) concorre alla costituzione e al funzionamento della Casa dello studente;
d) istituisce uffici di propaganda e d'informazione a favore degli studenti universitari;
e) può assumere qualsiasi iniziativa che corrisponda alle sue finalità e prestare ogni forma di assistenza morale e materiale, della stessa natura, che non le sia negata dal regolamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269#art-r-105