Regolamento›Capo V
Art. 115
In vigore dal 8 set 1938
Le disposizioni contenute negli del presente regolamento valgono, in quanto applicabili, nei casi di cui all'art. 332 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.
Le deliberazioni adottate dalle competenti autorità accademiche sulle domande presentate agli effetti del citato articolo 332 sono rese esecutive dal rettore o direttore con provvedimento definitivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269#art-r-115