Art. 104
RegolamentoCapo IV

Art. 104

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In vigore dal 8 set 1938
II direttorio dell'Opera costituita presso ciascuna Università o Istituto è composto: a) dal rettore o direttore, presidente; b) dal segretario della Federazione dei fasci di combattimento o, se la città, in cui ha sede l'Università o Istituto, non sia capoluogo di provincia, dal segretario del Fascio di combattimento locale; c) dal professore universitario, fiduciario della sezione locale dell'Associazione fascista della scuola; d) da un membro del Consiglio di amministrazione dell'Università o Istituto, designato collegialmente dal consiglio stesso; e) dal segretario del gruppo universitario fascista della sede; f) dal comandante del locale reparto della Milizia universitaria; g) dal direttore amministrativo. Nel caso di parità di voti nelle deliberazioni del direttorio prevale il voto del presidente. II direttorio amministra l'Opera secondo le norme stabilite dal regolamento speciale e promuove le opportune forme di interessamento e di contribuzione finanziaria da parte di enti e di privati.
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