Regolamento›Capo IV
Art. 96
In vigore dal 8 set 1938
I regolamenti speciali per le Casse scolastiche, da emanare ai sensi dell'art. 185 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, debbono uniformarsi alle seguenti norme:
a) l'intero assegno può essere concesso a chi abbia riportato la media di nove decimi, e non meno di otto decimi in ogni prova, in tutti gli esami consigliati dalla Facoltà per l'anno precedente, o in un numero corrispondente di esami, se abbia seguito un diverso piano di studi; l'assegno parziale può essere concesso a chi abbia conseguito non meno di otto decimi in ciascun esame.
Se nell'anno in corso, o in quelli successivi, non siano prescritti esami di profitto, l'assegno può essere conservato in base ai risultati dei colloqui che, secondo gli ordinamenti del proprio corso di studi, lo studente debba sostenere o in base agli attestati di operosità e diligenza che debbono essere rilasciati, a tale effetto, dai professori ai cui corsi egli è iscritto;
b) nel primo anno l'assegno totale o parziale può essere concesso in base ai punti conseguiti nell'esame che costituisce titolo per l'ammissione all'Università o Istituto; o, per i laureati o diplomati che si iscrivano pel conseguimento di una nuova laurea o di un nuovo diploma, nell'esame di laurea o diploma, e negli esami dell'ultimo anno di corso, secondo le disposizioni di cui alla lettera a);
c) l'assegno pari all'ammontare totale o parziale della sopratassa e della tassa di laurea o diploma può essere concesso, con i criteri di cui alla lettera a), tenuto conto del risultato, rispettivamente, degli esami dell'ultimo anno di corso e di quello di laurea o diploma;
d) lo studente, cui sia stato concesso un assegno totale o parziale, ne è privato ove incorra in una punizione disciplinare;
e) non può concedersi alcun assegno allo studente che in un esame sostenuto nell'anno precedente sia stato riprovato;
f) se la somma di cui la Cassa scolastica dispone per assegni non consente la concessione degli assegni totali e parziali a tutti gli aspiranti che ne hanno i titoli, la somma disponibile è equamente ripartita in due quote, la prima destinata agli assegni totali e la seconda agli assegni parziali.
Entro i limiti e fino all'esaurimento della somma corrispondente alla prima quota, gli assegni totali sono conferiti agli aspiranti che ne hanno titolo, secondo l'ordine determinato dalla preferenza a coloro che si trovino in condizioni economiche più disagiate.
Gli aspiranti all'assegno totale, che pur avendone titolo, non l'abbiano potuto ottenere per insufficienza del fondo di cui al comma precedente, concorrono agli assegni parziali insieme con gli aspiranti che hanno titolo per l'assegno parziale.
Entro i limiti e fino all'esaurimento della somma corrispondente alla seconda quota, gli assegni parziali sono conferiti indistintamente a coloro che pur avendo titolo per l'assegno totale non l'abbiano potuto ottenere e a coloro che hanno titolo per l'assegno parziale, secondo l'ordine determinato dalla preferenza a coloro che si trovino in condizioni economiche più disagiate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269#art-r-96