Art. 97
RegolamentoCapo IV

Art. 97

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In vigore dal 8 set 1938
In ogni anno accademico è bandito un concorso fra laureati e diplomati nelle Università o Istituti superiori per borse di perfezionamento negli studi all'interno o all'estero. Il Ministro stabilisce anno per anno, con apposito avviso di concorso da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale: a) il numero delle borse; b) l'importo di ciascuna di esse.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269#art-r-97