Art. 69
RegolamentoCapo III

Art. 69

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In vigore dal 8 set 1938
Il candidato dichiarato non idoneo può ripetere l'esame nella sessione seguente. Qualora nemmeno in questa consegua l'idoneità, non potrà ripetere l'esame nella sessione immediatamente susseguente. Tale norma si applica anche successivamente, dopo l'esito negativo di esami sostenuti in due sessioni contigue.
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