Disposizioni regolamentari per i canali demaniali

Art. 22

In vigore dal 10 lug 1937
Oltre quanto è specificamente indicato nei precedenti articoli, sono applicabili ai canali demaniali tutte le norme concernenti la tutela e la polizia dei corsi di acqua e la disciplina giuridica delle utenze contenute nel testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, salvo che le norme speciali che li guardano dispongano altrimenti. I poteri conferiti agli Uffici del Genio civile per i corsi di acqua pubblica e per le relative derivazioni spettano agli stessi Uffici del Genio civile pei navigli, e all'Amministrazione generale dei canali demaniali d'irrigazione o alle Intendenze di finanza per gli altri canali demaniali, a seconda della competenza territoriale stabilita dai regolamenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1937-05-03;899#art-drp-22

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo