Disposizioni regolamentari per i canali demaniali
Art. 19
In vigore dal 10 lug 1937
A norma dell'art. 44 dello stesso testo unico, è in facoltà del Ministro per le finanze per i canali demaniali, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, di sostituire in ogni tempo, e per la durata dell'utenza, in tutto od in parte, alla quantità d'acqua o di energia idraulica effettivamente utilizzata una corrispondente quantità d'acqua o di energia idraulica od elettrica, ugualmente utilizzabile, senza aggravio o pregiudizio dell'utente, restando ferma ogni altra condizione dell'utenza in quanto compatibile con la modificazione apportata.
È pure in facoltà del Ministro per le finanze di sopprimere le utenze antieconomiche costituite su acque derivate dai canali demaniali, corrispondendo, a norma della legge sulle espropriazioni per pubblica utilità, un indennizzo ragguagliato alla utilizzazione effettivamente praticata e non al diritto potenziale dell'utente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-05-03;899#art-drp-19