Disposizioni regolamentari per i canali demaniali
Art. 24
In vigore dal 10 lug 1937
In tutti i casi di riscossione diretta i termini stabiliti dall'articolo precedente sono di rigore e costituiscono di diritto e di fatto il debitore in mora senza che occorra avviso, intimazione od altro atto equivalente.
Decorsi dieci giorni dalla scadenza del pagamento il debitore sarà assoggettato senz'altro, sulla somma non pagata, alla indennità di mora a favore dell'Amministrazione di centesimi quattro per ogni lira di debito.
Decorsi, dopo i dieci, altri cinque giorni, senza che il debitore abbia nel frattempo pagato, decorrerà dal sedicesimo giorno, sul debito principale e sulla indennità di mora, l'interesse di mora nella ragione del 5 per cento all'anno senza pregiudizio degli atti coattivi e delle relative spese a norma di legge.
Frattanto l'Ufficio tecnico regolatore del canale ha diritto di chiudere la bocca di derivazione, senza che perciò l'Amministrazione od i suoi funzionari incorrano in responsabilità di sorta per i danni che ne possano conseguire all'utente
Per i canali Cavour anche nel caso di riscossione diretta i termini restano quelli fissati nell'articolo precedente per le riscossioni esattoriali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-05-03;899#art-drp-24