Disposizioni regolamentari per i canali demaniali

Art. 27

In vigore dal 10 lug 1937
Per le concessioni pluriennali di derivazione di acqua dai canali demaniali sia per uso irriguo ed in genere agricolo, sia per produzione di forza motrice ad uso industriale, a garanzia degli obblighi discendenti da leggi e regolamenti, disciplinari, capitolati generali ed atti di concessione, gli interessati debbono prestare, prima della stipulazione del relativo atto, una cauzione, salva la facoltà all'Amministrazione di dispensare da tale obbligo ove il canone sia riscosso a mezzo degli esattori delle imposte dirette giusta il precedente . La misura della cauzione è di una annualità del canone per le derivazioni ad uso irriguo ed in genere agricolo, e di una somma determinata di volta in volta dall'Amministrazione, ma non inferiore ad una annualità di canone, per le concessioni ad uso industriale. Detta cauzione deve essere depositata nella Cassa depositi e prestiti in numerario od in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, valutati al corso di borsa del giorno. L'Amministrazione potrà in casi eccezionali accordare la rateazione della cauzione. L'Amministrazione può consentire che le cauzioni per le derivazioni ad uso industriale e per le derivazioni ad uso agricolo di maggiore entità siano prestate mediante iscrizioni di ipoteca di primo grado. Il valore degli immobili da assoggettarsi ad ipoteca sarà accertato dall'ufficio tecnico che gestisce il canale mediante stima sommaria. I terreni e i fabbricati non saranno ammessi che per la metà del loro valore di stima, ed i meccanismi facenti parte dell'opificio per un quinto. I meccanismi soggetti ad'altro vincolo non saranno computati. I fabbricati ed i macchinari dovranno essere assicurati contro i danni degli incendi per il valore di stima, e fino allo svincolo della cauzione il costituente avrà l'obbligo di mantenere l'assicurazione, rinnovandola almeno un mese prima che scada e presentando all'Amministrazione la prova della rinnovazione con l'avvenuto pagamento dei premi. L'Amministrazione avrà diritto di fare l'assicurazione a spese del concessionario quando questi non ottemperi al suo obbligo. Sulle polizze di assicurazione incendi dovrà essere apposto il vincolo a favore dell'Amministrazione concedente. Le spese per la stima sommaria, come pure quelle che occorrono per provare la proprietà, il possesso, la libertà dell'immobile e la rendita in catasto, per la stipulazione dell'atto di consenso all'ipoteca e le successive, comprese quelle di bollo, di registro e d'iscrizione, sono a carico del concessionario.
Storico versioni

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