Disposizioni regolamentari per i canali demaniali

Art. 26

In vigore dal 10 lug 1937
Indipendentemente da quanto dispongono gli , l'Amministrazione dovrà ricusare nell'anno successivo ogni dispensa di acqua per irrigazione dei terreni, i cui proprietari od affittavoli si fossero resi morosi al pagamento dei corrispettivi dovuti per le dispense ottenute nell'anno anteriore, e ciò finché non abbiano saldato ogni loro debito ed anticipato il prezzo delle nuove dispense, e, ove occorra, prestata la cauzione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-05-03;899#art-drp-26

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