Disposizioni regolamentari per i canali demaniali

Art. 23

In vigore dal 10 lug 1937
Il canone per l'acqua, dispensata dai canali demaniali per usi irrigui ed agricoli in genere è dovuto in unica rata annuale anticipata. Pertanto, per le concessioni pluriennali di acqua continua o di acqua estiva è dovuto all'inizio della stagione estiva; per le stesse concessioni d'acqua iemale è dovuto all'inizio della stagione iemale; per le concessioni annuali, stagionali o di minor durata è dovuto prima dell'inizio della dispensa. I canoni sono ordinariamente riscossi a mezzo degli Uffici del demanio e registro con la procedura coattiva stabilita per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato dal testo unico di leggi 14 aprile 1910, n. 639. È riservata all'Amministrazione la facoltà di far versare direttamente nelle Tesorerie provinciali quelle annualità o partite individuali, per le quali si ravvisi ciò conveniente nell'interesse del servizio. Per i canali Cavour è però mantenuta anche la riscossione a mezzo di ruoli affidati agli esattori delle imposte dirette nelle forme e con i privilegi sanciti dalla legge per tali imposte. In questo caso il prezzo dell'acqua dispensata nella stagione estiva sarà pagato in due rate uguali, scadente la prima al 31 dicembre dello stesso anno in cui ha avuto luogo le dispensa e la seconda il 31 marzo dell'anno successivo; ed il prezzo dell'acqua dispensata nella stagione iemale sarà pagato in un'unica rata scadente il 30 aprile dell'anno in cui ha termine la dispensa. I crediti dello Stato sono assistiti dal privilegio sancito dall'art. 39, primo e secondo comma, del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici.
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