Disposizioni regolamentari per i canali demaniali
Art. 18
In vigore dal 10 lug 1937
A norma dell' dello stesso testo unico, le utenze non possono essere cedute, nè in tutto nè in parte, senza il nulla osta del Ministero delle finanze, ed il cessionario non sarà riconosciuto come titolare dell'utenza, se non quando abbia prodotto l'atto traslativo.
La richiesta di nulla osta deve essere accompagnata dalla illustrazione dei motivi che determinano la cessione e dalla indicazione delle condizioni e patti in base ai quali si deve effettuare.
Le utenze d'acqua ad uso irriguo, di cui siano titolari i proprietari dei terreni da irrigare, in caso di trapasso del fondo, si trasferiscono al nuovo proprietario limitatamente alla competenza del fondo stesso, nonostante qualunque patto in contrario.
Le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti. Nel caso di utenze ad uso irriguo od altro uso agricolo, questa norma si applica quando ne siano titolari i proprietari dei fondi o del canale e non per le concessioni accordate al conduttore.
Resta salva inoltre la deroga contenuta all'ultimo comma dell' del decreto Ministeriale 10 maggio 1934, n. 26491, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 maggio stesso n. 112.
Le società commerciali utenti di derivazione debbono comunicare al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dall'omologazione, ogni trasformazione o modifica della loro costituzione, a norma dell'art. 96 del Codice di commercio.
Storico versioni
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