Disposizioni regolamentari per i canali demaniali

Art. 13

In vigore dal 10 lug 1937
Al termine delle utenze di antico diritto e nei casi di decadenza o rinunzia di esse si applicano, giusta l' del R. decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, gli , ultimo comma, del testo unico, a norma dell', secondo comma, del medesimo, intendendosi che i provvedimenti sono di competenza del Ministero delle finanze. Per le concessioni in corso, la devoluzione allo Stato o il ripristino delle opere alla scadenza restano disciplinati dai relativi atti e nei casi di rinunzia o di dichiarazione di decadenza si applicano le disposizioni richiamate nel primo colma. Le nuove concessioni debbono essere accordate sotto condizione della devoluzione o del ripristino delle opere a giudizio dell'Amministrazione, con modalità da stipulare nei relativi atti, ferma la durata massima stabilita nell' delle presenti norme.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1937-05-03;899#art-drp-13

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo