Disposizioni regolamentari per i canali demaniali
Art. 11
In vigore dal 10 lug 1937
La misura delle competenze d'acqua dispensata dai canali demaniali viene fatta secondo i sistemi attualmente in uso in ciascun gruppo di canali nelle diverse provincie.
È in facoltà dell'Amministrazione di estendere ad altri canali le norme vigenti per i canali Cavour, norme che sono riportate in allegato al presente articolo.
Qualora poi l'Amministrazione adottasse, per la generalità degli utenti delle acque di ciascuna rete o gruppo di canali, metodi e formule di misura diversi dagli attuali, approvate dal Ministero delle finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, la riforma sarà estesa, a tutte le bocche esistenti nel rispettivo gruppo di canali, semprechè ciò sia riconosciuto necessario.
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NB. - Vedere allegato alla fine delle presenti norme regolamentari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-05-03;899#art-drp-11