Disposizioni regolamentari per i canali demaniali
Art. 6
In vigore dal 10 lug 1937
Le concessioni stagionali, o comunque di durata non superiore ad un anno, d'acqua derivata dai canali Cavour e le concessioni per acqua di soccorso giornaliero derivata da qualsivoglia canale demaniale, sempre quando la dispensa si effettui con opere precostituite come al seguente , sono accordate mediante polizze, le quali, firmate dal proprietario del fondo o dal suo conduttore, costituiscono titolo valido d'obbligazione.
Le spese relative di bollo e di registrazione sono a carico degli utenti.
La dispensa dell'acqua non potrà avere inizio se non dopo che la polizza sia stata firmata e registrata. Qualora eventualmente la derivazione fosse stata praticata prima e l'utente invitato a firmare la polizza vi si rifiuti sotto qualsiasi pretesto, l'Amministrazione sospenderà la somministrazione dell'acqua, senza incorrere in responsabilità di sorta per i danni che ne possono derivare all'utente.
L'Ufficio del Genio civile e l'Ufficio tecnico erariale rimetteranno subito all'Intendenza di finanza copia delle polizze da essi emanate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-05-03;899#art-drp-6