Disposizioni regolamentari per i canali demaniali

Art. 10

In vigore dal 10 lug 1937
Le dispense d'acqua accordate a titolo di concessione verranno attuate soltanto per mezzo di bocche stabili di derivazione. Le dette bocche saranno costruite, ove occorra, e mantenute a cura e spese degli utenti, sotto la sorveglianza degli agenti dell'Amministrazione, con obbligo agli utenti di seguire le indicazioni da essa eventualmente impartite. L'Amministrazione approva i progetti delle nuove bocche o di quelle da ricostruire o riformare e collauda le opere eseguite. Le chiavi delle bocche od edifizi di presa debbono rimanere costantemente ed unicamente in possesso degli agenti dell'Amministrazione. Questa potrà in casi particolari consentire deroghe a tale norma. Sono a carico degli utenti le spese e le cure per derivare e tradurre a destinazione l'acqua concessa dai canali demaniali. Gli utenti hanno l'obbligo di mantenere in regolare stato tutte le opere di condotta delle acque in modo da assicurarne il normale deflusso ed ovviare a qualunque inconveniente che si verificasse. È in facoltà dell'Amministrazione di esigere che a cura e spese degli utenti siano ridotte in bocche stabili di derivazione le bocche in legno esistenti sui canali demaniali, che sia cambiato il tipo dei modellatori e delle bocche, e che, quando la loro ubicazione possa, a giudizio dell'Amministrazione stessa, causare danno ai canali o al servizio, siano spostate le bocche e i susseguenti cavi di condotta entro il termine che la stessa fisserà per ciascuna bocca. Alla costruzione e manutenzione di tali opere stabili sono applicabili le disposizioni del secondo comma del presente articolo. È pure in facoltà dell'Amministrazione di rimuovere a spese dell'utente, o di invitarlo a rimuovere nel termine che essa singolarmente assegnerà, le opere di qualunque genere esistenti nei canali dispensatori esteriormente alle bocche. Qualora durante l'attivazione di una dispensa si verificassero disperdimenti d'acqua causati da difetti di costruzione o manutenzione nell'edifizio di presa o da irregolarità nella modulazione delle acque, ovvero da difetti di costruzione o manutenzione dei cavi di condotta, l'Amministrazione avrà diritto di chiudere in qualunque momento la bocca di presa e di tenerla chiusa per tutto il tempo che utente impiegherà per restaurare i guasti e rimediare agli inconvenienti verificatisi, e l'utente non potrà accampare pretese di indennizzo per danni sofferti dalla interruzione ella dispensa. Gli utenti sono tenuti ad utilizzare l'acqua nel miglior modo, in relazione agli scopi per i quali essa è stata concessa.
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