Disposizioni regolamentari per i canali demaniali

Art. 8

In vigore dal 10 lug 1937
Le dispense speciali, e quelle di durata pluriennale dai canali Cavour e tutte le dispense d'acqua dai navigli lombardi e dagli altri canali, esclusi i soccorsi giornalieri e le licenze di attingimento, regolate come nei precedenti , saranno oggetto di normali atti di concessione. Le concessioni pluriennali hanno durata fino al massimo di ventinove anni. Le concessioni accordate ai conduttori non possono eccedere la durata delle locazioni e in caso di risoluzione anticipata di queste, l'Amministrazione potrà dichiararle decedute. La stipulazione e l'approvazione di tutti gli atti previsti in questo articolo è disciplinata dalle vigenti norme legislative e regolamentari, generali e speciali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-05-03;899#art-drp-8

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