Disposizioni regolamentari per i canali demaniali
Art. 7
In vigore dal 10 lug 1937
Compete all'Amministratore generale per i canali Cavour, agli Ingegneri capi del Genio civile per i navigli lombardi, agli Ingegneri capi degli Uffici tecnici erariali per gli altri canali, la facoltà di concedere licenze di attingimento di acqua a mezzo di pompe ed altri meccanismi di sollevamento posti sulle sponde ed a cavaliere degli argini purchè:
1° la portata dell'acqua attinta non superi i litri cento al minuto secondo;
2° non siano intaccati gli argini e le sponde del canale;
3°non siano alterate in nessun modo le condizioni del canale con pericolo per le utenze esistenti.
La portata ed il canone saranno stabiliti sul massimo rendimento delle pompe e altri meccanismi di sollevamento in regime del canale più favorevole alla maggiore erogazione e supponendo che il funzionamento dei medesimi sia continuo in tutto il periodo pel quale la licenza è concessa.
Per le derivazioni a scopo di piscicoltura che non eccedano il quantitativo di litri dieci a minuto secondo, la licenza può essere accordata anche quando la presa di acqua si effettui con modalità diverse da quelle indicate nella prima parte del presente articolo, ferme restando le condizioni di cui ai numeri 2° e 3°.
La licenza è in tutti i casi accordata, salvo rinnovazione, per durata non maggiore di un anno e può essere revocata per motivo di pubblico interesse.
La licenza di attingimento è accordata con decreto della autorità competente come sopra, emesso sulla base di un disciplinare firmato dall'utente col quale sono stabilite le condizioni dell'impianto delle pompe o dei meccanismi e del loro esercizio ai fini della tutela tecnica del canale. Il disciplinare è soggetto alla registrazione dopo la emissione del decreto che, a sua volta, è soggetto alla tassa di concessione governativa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-05-03;899#art-drp-7