Disposizioni regolamentari per i canali demaniali
Art. 12
In vigore dal 10 lug 1937
Per le utenze per antico titolo o possesso valgono le seguenti disposizioni:
A norma dell'art. 42, secondo comma, del testo unico, gli utenti debbono regolare le derivazioni dai canali demaniali in modo che non si introducano acque eccedenti i quantitativi legittimamente utilizzabili, che saranno stabiliti nei decreti di riconoscimento da emanare ai sensi dell' del R. decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456.
In applicazione dell'art. 43, secondo comma, dello stesso testo unico, il Ministro per le finanze può imporre, con comminatoria di esecuzione di ufficio in caso di inadempimento, che le bocche libere e quelle che, pur essendo modulate, non danno, per situazioni locali o per le loro caratteristiche tecniche, una misura attendibile del quantitativo di acqua erogato, siano munite degli opportuni manufatti regolatori e moderatori della introduzione delle acque secondo i criteri indicati nei precedenti .
Giusta, poi, l'ultimo comma dell'art. 42 del ripetuto testo unico, il Ministro per le finanze può, anche per le bocche già modulate, imporre agli utenti di adottare per la misura dell'acqua derivata le modalità ed i sistemi indicati nei precedenti , sotto comminatoria dell'esecuzione di ufficio in caso di inadempimento.
Qualora, invece, l'Amministrazione ordini lo spostamento di cavi o di bocche di presa regolari ne sosterrà le relative spese; nel caso, però, che per effetto di detti lavori derivi un vantaggio agli utenti, questi saranno tenuti a concorrere nella spesa in misura corrispondente al beneficio da essi risentito.
Gli utenti sono tenuti a mantenere in regolare stato le bocche di presa e le opere di condotta delle acque.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-05-03;899#art-drp-12