Disposizioni regolamentari per i canali demaniali
Art. 5
In vigore dal 10 lug 1937
Le domande di concessione di acqua debbono essere presentate e firmate dal proprietario del fondo, o da chi regolarmente lo ha in conduzione.
Per la redazione e presentazione delle domande e per la istruttoria su di esse si osservano le regole seguenti:
A) Canali Cavour.
Tutte le domande, redatte conformemente al modulo da distribuire ed assoggettate alla tassa di bollo competente, saranno presentate all'Ufficio distrettuale dell'Amministrazione dei canali Cavour non più tardi del 15 febbraio di ogni anno per le dispense d'acqua estiva, e del 15 settembre per quelle d'acqua iemale o di prolungamento della stagione estiva, e ad ogni occorrenza per quelle d'acqua di soccorso, di forza motrice ad uso rurale o per formazione di ghiaccio.
Le domande d'acqua continua, estiva o iemale, presentate oltre i detti termini potranno essere soddisfatte subordinatamente a quelle pervenute in tempo utile senza che qualsiasi ritardo nell'attivazione della dispensa possa dar diritto all'utente ad alcuna riduzione di corrispettivo.
Non sono ammesse domande per dispense inferiori a litri dieci al minuto secondo ma potranno essere ammesse parecchie domande in cumolo da un bocchetto purchè complessivamente la dispensa non sia inferiore a dieci litri.
Gli Uffici distrettuali rimettono le domande col loro parere all'Ufficio centrale di Torino, cui spetta decidere sulla ammissibilità di esse.
L'Ufficio centrale di Torino può però, con apposite istruzioni, delegare gli stessi Uffici distrettuali a provvedere direttamente mediante polizze come al seguente sulle domande di soccorsi giornalieri urgentissimi da dispensare da opere di derivazione precostituite di cui al seguente .
L'Ufficio centrale di Torino:
a) per le dispense stagionali o comunque di durata non superiore ad un anno, da esercitarsi con opere precostituite, come al seguente , provvede con polizze come al seguente ;
b) per le licenze di attingimento di cui al seguente provvede come è ivi stabilito;
c) per le concessioni speciali e per quelle pluriennali promuove la determinazione del Ministero e stipula atti di concessione a norma del seguente .
B) Navigli lombardi.
I. Le domande di concessioni ordinarie di acqua, redatte su carta bollata del valore prescritto, saranno dirette al Ministero dei lavori pubblici e presentate all'Ufficio del Genio civile competente.
Giusta le vigenti disposizioni ( del regolamento 1° marzo 1896), l'istruttoria su tali domande viene compiuta dall'Amministrazione dei lavori pubblici secondo quanto è prescritto per le derivazioni di acqua pubblica dal testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775. Ultimata l'istruttoria il Ministero dei lavori pubblici rimette i documenti a quello delle finanze, che dispone la stipulazione degli atti di concessione a norma del seguente .
II. Le domande di soccorsi giornalieri da erogare per mezzo di opere precostituite come al seguente e le domande di attingimento d'acqua di cui al seguente , saranno redatte su carta bollata del valore prescritto e dirette all'Ufficio del Genio civile competente, il quale provvede:
a) sulle prime mediante polizza come al seguente ;
b) sulle seconde come al citato .
C) Altri canali d'irrigazione e forza motrice.
Le domande d'acqua redatte su carta bollata del valore prescritto sono presentate all'Ufficio tecnico erariale competente. Quelle per concessioni precarie ordinarie devono essere dirette all'Intendenza di finanza, mentre quelle per eventuali soccorsi (in quanto ammissibili) da praticare da bocche precostituite e quelle per attingimento possono essere dirette allo stesso Ufficio tecnico.
Compiuta l'istruttoria l'Ufficio tecnico:
a) provvede direttamente sulle domande di soccorso (in quanto ammissibili) mediante polizza come al seguente :
b) provvede direttamente alle licenze di attingimento come al seguente ;
c) per le altre domande rimette i documenti con le sue proposte all'Intendenza di finanza, che ordina la stipulazione degli Atti di concessione come al seguente .
È data facoltà al Ministro per le finanze di autorizzare per ciascun canale o gruppo di canali nelle varie provincie del Regno, contemplati dal regolamento 1° marzo 1896, deroghe temporanee alla procedura amministrativa stabilita nei due comma precedenti.
NB. - Per brevità, nel richiamo che sarà fatto nel corso delle vigenti disposizioni al testo unico di leggi sulle acque e agli impianti lettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sarà usata la sola espressione «testo unico».
Storico versioni
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