Disposizioni regolamentari per i canali demaniali

Art. 25

In vigore dal 10 lug 1937
I canoni per le utilizzazioni industriali sono normalmente dovuti in annualità anticipate, nel giorno e mese di ciascun anno corrispondenti a quelli di decorrenza della concessione. Si applicano a questi canoni le disposizioni dei comma 2°, 3° e 6° dell' e quelle dell'.
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