Disposizioni regolamentari per i canali demaniali
Art. 22
22 / 28In vigore dal 10 lug 1937
Oltre quanto è specificamente indicato nei precedenti articoli, sono applicabili ai canali demaniali tutte le norme concernenti la tutela e la polizia dei corsi di acqua e la disciplina giuridica delle utenze contenute nel testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, salvo che le norme speciali che li guardano dispongano altrimenti.
I poteri conferiti agli Uffici del Genio civile per i corsi di acqua pubblica e per le relative derivazioni spettano agli stessi Uffici del Genio civile pei navigli, e all'Amministrazione generale dei canali demaniali d'irrigazione o alle Intendenze di finanza per gli altri canali demaniali, a seconda della competenza territoriale stabilita dai regolamenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-05-03;899#art-drp-22