Codice postale e delle telecomunicazioni›Titolo II
Art. 77
In vigore dal 1 lug 1936
Il destinatario di un oggetto gravato di assegno può, ritirato l'oggetto, fare opposizione alla trasmissione dell'ammontare dell'assegno al mittente, purchè la faccia seguire da atto giudiziale nei termini e nei modi stabiliti dal regolamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-77