Codice postale e delle telecomunicazioniTitolo II

Art. 72

In vigore dal 1 lug 1936
È proibito spedire oggetti che possano cagionare danno costituire pericolo per le persone e per le cose o che possano imbrattare o deteriorare altri invii postali, e quelli la cui circolazione sia contraria alle leggi, all'ordine pubblico, al buon costume. Il mittente è punito con l'ammenda da L. 25 a L. 2000, salvo che il fatto costituisca reato punito con pena più grave.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-72

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