Codice postale e delle telecomunicazioni›Titolo II
Art. 72
In vigore dal 1 lug 1936
È proibito spedire oggetti che possano cagionare danno costituire pericolo per le persone e per le cose o che possano imbrattare o deteriorare altri invii postali, e quelli la cui circolazione sia contraria alle leggi, all'ordine pubblico, al buon costume.
Il mittente è punito con l'ammenda da L. 25 a L. 2000, salvo che il fatto costituisca reato punito con pena più grave.
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