Codice postale e delle telecomunicazioni›Titolo II
Art. 73
In vigore dal 1 lug 1936
La falsa dichiarazione del contenuto e l'uso indebito di contrassegni o di indicazioni, comprovanti il diritto alla esenzione o alla riduzione delle tasse postali o l'avvenuta corresponsione di esse, sono puniti con l'ammenda da L. 25 a L. 2000, salvo che il fatto costituisca reato punito con pena più grave.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-73