Codice postale e delle telecomunicazioni›Titolo II
Art. 71
In vigore dal 1 lug 1936
Gli obbligati al trasporto degli effetti postali, i quali si rifiutino di accettarli, trasportarli, o consegnarli, o che non notifichino in tempo utile all'Amministrazione gli itinerari e gli orari dei viaggi, sono puniti con l'ammenda estensibile a lire 3000, salvo che il fatto costituisca reato punito con pena più grave.
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