Codice postale e delle telecomunicazioni›Titolo II
Art. 74
In vigore dal 1 lug 1936
E vietato d'includere nelle corrispondenze ordinarie, in quelle raccomandate e nei pacchi ordinari denaro, oggetti preziosi o carte di valore esigibili al portatore.
Le corrispondenze e i pacchi, riconosciuti, per segni esterni, contravvenzione a tale divieto, sono sottoposti di ufficio, a carico del destinatario, al doppio della tassa di raccomandazione e di quella minima di assicurazione, se trattisi di corrispondenze ordinarie, o al doppio della tassa minima di assicurazione, se trattisi di corrispondenze raccomandate e di pacchi.
I destinatari saranno esonerati dal pagamento di tali tasse se, prima di ritirare le corrispondenze o i pacchi, faranno constatare la inesistenza di valori.
Per le corrispondenze e i pacchi spediti in contravvenzione al divieto del presente articolo, anche se assicurati d'ufficio, non compete nessuna indennità nei casi di smarrimento, avaria o manomissione.
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