Codice postale e delle telecomunicazioni›Titolo II
Art. 78
In vigore dal 1 lug 1936
È ammesso l'invio di corrispondenze e di pacchi da recapitarsi per espresso entro i limiti stabiliti dal regolamento, mediante il pagamento da parte del mittente di una sopratassa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-78