Codice postale e delle telecomunicazioni›Titolo II
Art. 80
In vigore dal 1 lug 1936
All'atto del ritiro delle corrispondenze e dei pacchi, i destinatari, o, nel caso di oggetti rinviati, i mittenti debbono pagare i dazi doganali, l'imposta di consumo e tutte le tasse e sopratasse di cui gli oggetti stessi fossero eventualmente gravati.
I mittenti hanno facoltà di assumere a loro carico il pagamento di tutte le somme gravanti gli oggetti da loro spediti. Il regolamento determina le modalità e le condizioni per l'esercizio di tale facoltà.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-80