Codice postale e delle telecomunicazioniTitolo II

Art. 85

In vigore dal 1 lug 1936
Col pagamento dell'indennità, e sino a concorrenza del suo importo, l'Amministrazione subentrerà in tutti i diritti ed azioni della persona che l'ha ricevuta. Il mittente e il destinatario sono obbligati a cederle i relativi titoli e a fornirle le notizie necessarie per l'esercizio dei diritti in cui l'Amministrazione è subentrata.
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