Codice postale e delle telecomunicazioni›Titolo II
Art. 85
In vigore dal 1 lug 1936
Col pagamento dell'indennità, e sino a concorrenza del suo importo, l'Amministrazione subentrerà in tutti i diritti ed azioni della persona che l'ha ricevuta.
Il mittente e il destinatario sono obbligati a cederle i relativi titoli e a fornirle le notizie necessarie per l'esercizio dei diritti in cui l'Amministrazione è subentrata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-85