Codice postale e delle telecomunicazioni›Titolo II
Art. 87
In vigore dal 1 lug 1936
L'Ammininistrazione è liberata da ogni responsabilità per la perdita, manomissione ud avaria di oggetti raccomandati od assicurati e di pacchi:
a) in caso di forza maggiore, salvo che l'oggetto non sia stato assicurato anche contro i rischi di forza maggiore;
b) quando non possa rendere conto degli oggetti in conseguenza della distruzione dei documenti di servizio, da attribuirsi a un caso di forza maggiore;
c) quando il danno sia causato dalla natura dell'oggetto o dal fatto del mittente:
d) quando trattisi di invii non consentiti ai sensi dell';
e) nei casi di dichiarazione fraudolenta di valore superiore a quello reale ai sensi dell';
f) quando il mittente non abbia presentato reclamo nei termini previsti dall';
g) nel caso di consegna ad omonimi, eseguita con le modalità stabilite dal regolamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-87