Art. 87
Codice postale e delle telecomunicazioniTitolo II

Art. 87

87 / 345
In vigore dal 1 lug 1936
L'Ammininistrazione è liberata da ogni responsabilità per la perdita, manomissione ud avaria di oggetti raccomandati od assicurati e di pacchi: a) in caso di forza maggiore, salvo che l'oggetto non sia stato assicurato anche contro i rischi di forza maggiore; b) quando non possa rendere conto degli oggetti in conseguenza della distruzione dei documenti di servizio, da attribuirsi a un caso di forza maggiore; c) quando il danno sia causato dalla natura dell'oggetto o dal fatto del mittente: d) quando trattisi di invii non consentiti ai sensi dell'; e) nei casi di dichiarazione fraudolenta di valore superiore a quello reale ai sensi dell'; f) quando il mittente non abbia presentato reclamo nei termini previsti dall'; g) nel caso di consegna ad omonimi, eseguita con le modalità stabilite dal regolamento.
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