Codice postale e delle telecomunicazioni›Titolo II
Art. 86
In vigore dal 1 lug 1936
La responsabilità dell'Amministrazione cessa con la consegna ai destinatari o, quando questa non sia possibile, con la restituzione ai mittenti, degli oggetti assicurati o dei pacchi in stato di perfetta integrità esterna.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-86