Codice postale e delle telecomunicazioni›Titolo II
Art. 88
In vigore dal 1 lug 1936
Nel caso di rinvenimento di corrispondenze o di pacchi smarriti, per i quali sia stata già corrisposta l'indennità dovuta agli aventi diritto, costoro hanno facoltà di ritirare gli oggetti, restituendo l'indennità stessa.
Per le corrispondenze e per i pacchi assicurati, il cui contenuto si riconoscesse di valore inferiore a quello dichiarato, l'Amministrazione ha il diritto di riavere l'indennità corrisposta; consegnando gli oggetti stessi, senza pregiudizio delle pene in cui si può incorrere secondo le leggi penali per le dichiarazioni fraudolente di valore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-88