Codice postale e delle telecomunicazioniTitolo II

Art. 81

In vigore dal 1 lug 1936
Qualora dopo la consegna delle corrispondenze e dei pacchi emergano errori• nella riscossione delle tasse o degli assegni, i destinatari o i mittenti sono tenuti a pagare quanto avessero versato in meno e hanno diritto al rimborso di quanto avessero versato in più.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-81

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