Codice postale e delle telecomunicazioni›Titolo II
Art. 82
In vigore dal 1 lug 1936
I reclami per le corrispondenze raccomandate ed assicurate o per i pacchi devono essere presentati entro sei mesi dalla data d'impostazione.
Per il rimborso delle somme riscosse dall'Amministrazione per conto dei mittenti di oggetti gravati di assegno, il termine per il reclamo è di un anno dalla data d'impostazione, salva l'osservanza delle norme stabilite dalla presente legge per il servizio dei vaglia e dei conti correnti, quando l'Amministrazione abbia provveduto al rimborso con tali mezzi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-82