Art. 86
Codice postale e delle telecomunicazioniTitolo II

Art. 86

86 / 345
In vigore dal 1 lug 1936
La responsabilità dell'Amministrazione cessa con la consegna ai destinatari o, quando questa non sia possibile, con la restituzione ai mittenti, degli oggetti assicurati o dei pacchi in stato di perfetta integrità esterna.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-86