Codice postale e delle telecomunicazioniTitolo II

Art. 70

In vigore dal 1 lug 1936
Gli obbligati al trasporto degli effetti postali, indipendentemente da quanto dispone il successivo , assumono verso l'Amministrazione, anche per il fatto dei propri agenti, la stessa responsabilità che l'Amministrazione assume verso i suoi utenti. Non cessa la responsabilità verso l'Amministrazione nel caso di abbandono della nave previsto nel Codice di commercio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-70

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