Codice postale e delle telecomunicazioni›Titolo II
Art. 68
In vigore dal 1 lug 1936
Nel caso di perdita, manomissione o avaria di un pacco postale, il mittente ha diritto ad una indennità corrispondente all'ammontare effettivo della perdita, della manomissione o della avaria, entro i limiti dell'indennità stabilita dal Regio decreto previsto dall' per i pacchi ordinari o per quelli contenenti abiti borghesi dei richiamati alle armi, e del valore dichiarato per i pacchi assicurati.
Per i pacchi con assicurazione convenzionale l'indennità viene corrisposta nella misura del valore dichiarato, nel caso di smarrimento, perdita o avaria totale del contenuto. Nel caso di perdita o avaria parziale, compete l'indennità stabilita per i pacchi ordinari.
Per i recipienti vuoti di ritorno viene corrisposta, nel solo caso di smarrimento, una indennità pari al valore dei recipienti stessi entro i limiti dell'indennità massima fissata per essi dal Regio decreto previsto dall'.
Nel caso di smarrimento di pacchi o di perdita o avaria totale del loro contenuto, ìmittenti, oltre alla indennità, hanno diritto al rimborso delle tasse di spedizione e accessorie, escluse quelle di assicurazione.
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