Codice postale e delle telecomunicazioniLibro I

Art. 18

In vigore dal 1 lug 1936
L'ammontare della indennità per la corrispondenza e gli oggetti affidati alla posta, nei casi in cui essa è dovuta a norma della presente legge, è determinata con decreto Reale, su proposta del Ministro per le comunicazioni, sentito il Consiglio dei Ministri.
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