Codice postale e delle telecomunicazioni›Libro I
Art. 23
In vigore dal 1 lug 1936
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili oggetti e congegni destinati al servizio postale è punito ai sensi dell'art. 635, n. 3, del Codice penale.
Chiunque, fuori del caso previsto dal comma precedente, deturpa o imbratta oggetti o congegni destinati al servizio postale è punito ai sensi dell'art. 639 del Codice penale, ma si procede d'ufficio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-23