Codice postale e delle telecomunicazioni›Libro I
Art. 21
In vigore dal 1 lug 1936
È riservata allo Stato la fabbricazione della carta per le carte-valori postali, delle carte-valori medesime e dei punzoni per le macchine affrancatrici.
Il valore e le caratteristiche delle carte-valori postali e delle impronte affrancatrici sono determinati con decreto emesso dal Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-21