Codice postale e delle telecomunicazioni
Art. 16
In vigore dal 1 lug 1936
Alle contravvenzioni alle leggi postali non si applicano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4, concernenti violazioni alle leggi finanziarie relative a tributi dello Stato, e la cognizione di esse spetta in ogni caso all'Autorità giudiziaria.
Per le contravvenzioni punibili con la sola pena dell'ammenda è ammessa l'oblazione in sede amministrativa prima che sia iniziato il dibattimento, per somme non inferiori al minimo dell'ammenda.
La competenza a decidere sulla domanda di oblazione spetta esclusivamente all'Amministrazione postale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-16