Codice postale e delle telecomunicazioniLibro I

Art. 19

In vigore dal 20 ago 1955
L'Amministrazione ha facoltà di dare in concessione, nelle forme stabilite dal regolamento, i seguenti servizi: 1) accettazione e recapito (per espresso) di corrispondenze epistolari entro i confini del Comune di loro provenienza: 2) recapito con mezzi propri, da parte di banche, ditta, Istituti ed enti in genere e loro agenzie o succursali, delle loro corrispondenze epistolari entro i confini dei rispettivi Comuni nei quali risiedono; 3) recapito delle corrispondenze ordinarie e raccomandate per espresso; 4) esercizio dei casellari aperti o chiusi per la distribuzione delle corrispondenze; 5) impianti di comunicazioni dirette pneumatiche con gli uffici postali e telegrafici collegati alla rete di posta pneumatica dello Stato; 6) trasporto di pacchi e colli, soggetti alla disposizione dell' della presente legge.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 28 giugno 1955, n. 619 ha disposto (con l'art. 16, comma 2) che "Sono altresi' trasferite ai direttori provinciali le facolta' previste dall'art. 19 del Codice predetto, numeri 1, 2, 3 e 4".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-19

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