Codice postale e delle telecomunicazioni›Libro I
Art. 19
19 / 345In vigore dal 20 ago 1955
L'Amministrazione ha facoltà di dare in concessione, nelle forme stabilite dal regolamento, i seguenti servizi:
1) accettazione e recapito (per espresso) di corrispondenze epistolari entro i confini del Comune di loro provenienza:
2) recapito con mezzi propri, da parte di banche, ditta, Istituti ed enti in genere e loro agenzie o succursali, delle loro corrispondenze epistolari entro i confini dei rispettivi Comuni nei quali risiedono;
3) recapito delle corrispondenze ordinarie e raccomandate per espresso;
4) esercizio dei casellari aperti o chiusi per la distribuzione delle corrispondenze;
5) impianti di comunicazioni dirette pneumatiche con gli uffici postali e telegrafici collegati alla rete di posta pneumatica dello Stato;
6) trasporto di pacchi e colli, soggetti alla disposizione dell' della presente legge.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 28 giugno 1955, n. 619 ha disposto (con l'art. 16, comma 2) che "Sono altresi' trasferite ai direttori provinciali le facolta' previste dall'art. 19 del Codice predetto, numeri 1, 2, 3 e 4".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-19