Codice postale e delle telecomunicazioni
Art. 1
In vigore dal 18 lug 1974
CODICE POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI.
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Appartengono esclusivamente allo Stato, nel Regno, nelle Colonie e nei Possedimenti, nei limiti previsti dalla legge.
Servizi di raccolta, trasporto e distribuzione della corrispondenza epistolare;
i servizi di trasporto di pacchi e colli;
i servizi di telecomunicazioni (telegrafiche, telefoniche, radioelettriche, ottiche).
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale con sentenza 9 - 10 luglio 1974, n. 225 (in G.U. 1a s.s. 17/07/1974, n. 187) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 del r.d. 27 febbraio 1936, n. 645 (Approvazione del codice postale e delle telecomunicazioni), nella parte relativa ai servizi di radiotelediffusione circolare a mezzo di onde elettromagnetiche.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-1